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CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE REGISTRO COUNSELLOR

CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE dei Counselor Professionale dell’AERF Associazione Europea per la Ricerca e la Formazione e del Polo Scientifico di Ricerca ed Alta Formazione.
Il CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE dei Counselor Professionale dell’ AERF Associazione Europea per la Ricerca e la Formazione e del Polo Scientifico di Ricerca ed Alta Formazione è stato approvato dall’Assemblea dei soci.

PREMESSA
Il presente CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE rispecchia in linea di massima le direttive tenute dai principali Registri di Counsellor Professionali Italiani.

L’AERF Associazione Europea per la Ricerca e la Formazione e il Polo Scientifico di Ricerca ed Alta Formazione adottano il presente CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE al fine di regolamentare i rapporti emergenti dall’esercizio della libera professione di Counselor Professionale.

Il CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE costituisce l’insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti coloro iscritti al Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE, nonché l’osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è uno dei requisiti per l’iscrizione al Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico.

PRINCIPI GENERALI

PRIMO

Il presente codice contiene principi e regole che il Counselor Professionale iscritto al Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico deve osservare nell’esercizio della professione.
Il Counselor Professionale si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

SECONDO

Le competenze del Counselor Professionale sono costituite dall’iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni dell’AERF e del Polo Scientifico.
Il Counselor Professionale rispetta i Regolamenti Interni del Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico che lo riguardano.
Il Counselor Professionale riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito.

TERZO

Il Counselor Professionale si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia.

QUARTO

Il Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico riconoscono come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri appartenenti che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato.

CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE DEL

Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico

CAPOVERSO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(obbligatorietà delle norme deontologiche)

1. Il presente CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti al Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico.
2. Il Counselor Professionale è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice.

Art. 2
(inosservanza delle regole e sanzioni)

1. La responsabilità deontologica è personale.
2. L’inosservanza del presente codice comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.
3. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l’iscritto al Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico si cancella dal registro.

CAPOVERSO 2 – DOVERI DELL’ISCRITTO AL
Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico

Art. 3
(decoro e dignità)

1. L’esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull’ autonomia.

Art. 4
(competenza professionale)

1. Il Counselor Professionale opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline.
2. Il Counselor Professionale riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
3. Il Counselor Professionale non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell’eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
4. Il Counselor Professionale mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento ed ai propri ambiti di intervento così come previsto dal Registro Professionale Counsellor dell’AERF e del Polo Scientifico.

Art. 5
(rispetto del cliente)

1. Il Counselor Professionale si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia del proprio cliente.
2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all’ideologia, all’estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all’orientamento sessuale ed alla disabilità.

Art. 6
(diffusione dei principi deontologici)

1. Il Counselor Professionale, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell’attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice.

Art. 7
(attività professionale con animali e rispetto per l’ambiente)

1. Il Counselor Professionale si impegna al rispetto dell’ambiente e del regno vegetale e animale.

CAPOVERSO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 8
(libertà di scelta)

1. Il Counselor Professionale rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
2. Il Counselor Professionale, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all’espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali.

Art. 9
(riservatezza)

1. Il Counselor Professionale è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all’esercizio dell’attività professionale.
2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il Counselor Professionale è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente.
4. Il Counselor Professionale in ogni sua comunicazione, sia all’interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa.

Art. 10
(compenso)

1. Il Counselor Professionale comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.

Art. 11
(limiti)

1. Il Counselor Professionale riconosce i limiti del proprio intervento professionale.
2. Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello di Counseling, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 12
(consenso informato)

1. Il Counselor Professionale nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.

Art. 13
(prestazioni professionali rivolte a minori)

1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.
2. Il Counselor Professionale è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.

Art. 14
(segreto professionale)

1. Il Counselor Professionale è tenuto all’osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all’effettuazione della prestazione stessa.
2. La morte del cliente non esime dall’osservanza del segreto professionale.
3. Il Counselor Professionale deve informare eventuali collaboratori dell’obbligo del segreto professionale su quanto appreso.
4. Nelle attività di Counseling di gruppo il Counselor Professionale, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Art. 15
(segreto professionale con clienti minorenni)

1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale.
2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il Counselor Professionale dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso.
3. Il Counselor Professionale che nell’esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell’interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 16
(deroghe al segreto professionale)

1. La rivelazione del segreto professionale da parte del Counselor Professionale è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell’Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Counselor Professionale metterà il cliente al corrente di tale obbligo.
3. In tale sede il Counselor Professionale riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.
4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.

Art. 17
(commistioni tra ruolo professionale e vita privata)

1. Il Counselor Professionale evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale.
2. Il Counselor Professionale non deve svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale.
3. Costituisce grave mancanza instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Art. 18
(interruzione del rapporto professionale)

1. Il Counselor Professionale valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.
2. Il Counselor Professionale interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell’intervento di altri professionisti.
3. Il Counselor Professionale può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.

Art. 19
(consegna della documentazione)

1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il Counselor Professionale è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.

Art. 20
(attività di ricerca)

1. Il Counselor Professionale, durante l’attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato.
2. Il Counselor Professionale garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca.
3. Qualora la ricerca coinvolga minori il Counselor Professionale acquisisce tale consenso dagli esercenti la patria potestà o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.

Art. 21
(prestazioni a distanza)

1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPOVERSO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 22
(rispetto reciproco)

1. Il Counselor Professionale ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà.
2. Il Counselor Professionale si astiene dall’esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.

CAPOVERSO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA’ E CON I TERZI

Art. 23
(libertà ed autonomia)

1. Il Counselor Professionale che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.

Art. 24
(committente diverso dal destinatario)

1. Il Counselor Professionale, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell’intervento.
2. Il Counselor Professionale, qualora rilevi un conflitto d’interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all’incarico.

Art. 25
(pubblicità)

1. Il Counselor Professionale si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza.
2. Il Counselor Professionale non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.
3. Il Counselor Professionale non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

Art. 26
(società tra professionisti)

1. Il Counselor Professionale che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.

CAPOVERSO 6 – ATTUAZIONE

Art. 27
(attuazione del codice)

1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile.
2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.

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